Della esistenza dell’antico Statuto di Castrum Sancti Angeli, l’unico degli statuti degli Orsini ignorato peraltro sino ad oggi, dagli storici e studiosi, ne venni a conoscenza casualmente nel lontano 1953, quando, in occasione di una visita di cortesia in casa Attilio Rossi, ammirando superficialmente i centinaia di volumi della sua bibblioteca mi capitò di leggere sul dorso di un quadernone” Ista sunt Statuta Castri Sancti Angeli de gentilis Orsinis….
Da quel giorno, fui preso dal desiderio di leggerne il contenuto, cosa che non mi riuscita mai sino al giorno in cui ho deciso di interessarmene per pubblicarlo.
Ovviamente dopo alcune ricerche ho avuto il piacere e la gioia di avere tra le mani l’unico l’originale che è conservato presso l’archivio di Stato dove sono raccolti più di 3500 statuti appartenenti ad altrettante comunità Italiane.
L’ho trovato molto interessante e mi sono divertito a tradurlo in italiano con l’intenzione di pubblicarlo e farlo conoscere a tutta la comunità castellana e non.
Più di una volta per la verità mi sono chiesto che senso e che significato potesse avere porre all’attenzione del lettore alle soglie del 2000, un documento il cui contenuto non è altro che un insieme di normative e di regole che riguardavano una Comunità rurale di circa 600 o 600 anni or sono..
Ebbene ci sono tre buone ragioni.
La prima è quella che tra gli statuti riguardanti gli Orsini intestatari dei terreni del comprensorio,Vicovaro, San Polo Saccomuro, Montelibretti, Vivaro, l’unico dimenticato è quello di Castrum Sancti Angeli. Non so se sia sfuggito, se dagli studiosi sia stato considerarato falso.
Un’altro buon motivo è quello di dare un ulteriore contributo alla conoscenza dei nostri antichi avi. Leggerlo infatti non si tratta di inoltrarsi in un terreno arido e squallido ma sarà per il lettore sicuramente una lettura istruttiva, a volte avvincente . E’ un terreno fruttuoso per storia e vita dove è possibile trarre un ampio profilo della vita rurale castellana dove emergono aneliti di libertà, di rivendicazioni, di desiderio di vivere in pace con regole certe… aiuta a conoscere comprendere e ricostruire la vita usi costumi e consuetudini di una volta. Un altro motivo è quello che la rilettura dello statuto” è una lettura quanto mai istruttiva ed avvincente..” sotto prospettive ecologiche, urbanistiche, ambientali, economiche, penali, sociali ecclesiastiche.”e fonti di ricchezza inesauribile ed impareggiabile.
Si riferisce a molti aspetti del vivere civile e quotidiano : il rispetto della proprietà, del riposo festivo, il suono delle campane., pene pecuniari ed anche fisiche come la galera o il taglio di un arto, occhio, orecchio, piede. e per chi percuoteva con armi o con braccia, per i ladri, i maldicenti, i bestemmiatori.. o i danni arrecati alle attività agricole… raccogliere la spiga dove ancora non è stato mietuto o uva ove non è stato vendemmiato.Ovviamente presso a poco stesse prescrizioni, moniti, condanne,nei staturti. Terra povera prevaleva la coltura e la semina del grano ed altri cereali.
La difesa dei confini e le cure delle terre, il modo di boscheggiare, i pascoli.. tantissime norme e regole certe oggi diremmo, ovviamente rapportate all’autorità che concede e permette gli statuti., rispettando i diritti della chiesa, le rivendicazioni e i soprusi del barone. Spesso la materia statuaria era mista civile e religiosa insieme.
Trattasi di un documento scritto in un epoca nella quale gli usi e gli abusi erana una consuetudine di forze non solo politiche ma anche religiose, secoli nei quali vigeva il potere patrimoniale e territoriale. Il contadino il servo, il povero in quell’epoca era oggetto per lo più di sfruttamento da parte del Signore e soggetto ancora, , a quella “fedeltà vassallatica” che l’aveva accompagnato per tanti secoli, consacrata con riti e giuramenti in cambio di pseudo-protezione, di un tozzo di pane e financhè con la promessa della salvezza dell’anima.
Una documentazione statutaria contribuisce sicuramente a comprendere e ricostruire la mentalità e consuetudini degli antichi avi che l’abitavano e lasciano ben intravedere le condizioni dei contadini, la sudditanza verso il signore laico o ecclesiastico che sia..è la storia della povera gente che rispetta le regole non sempre e del tutto democratiche si direbbe oggi, dettate dai Papi, Re i Signori della Storia, una storia comune a tutti gli altri paesi circostanti e non. Gli statuti offrono materia abbondante anche di natura storica antropologica, storico- giuridica, per quelle eterne conflittualità tra città e campagna.
Doveri, obblichi, pene, rispetto delle leggi, mestieri,
Lo statuto non è immune, come quasi tutti gli statuti di qualche errore amanuenze, qualche cancellazione o sostituzione di rubrica.
Farsi carico di certe iniziative oltretutto è seghno, infine,d’amore ed attaccamento alla propria terra e alla propria gente e anche una esortazione invito e styimolo per i giovani a sviluppare ed approfondire ulteriormente l’argomento che sicuramente non è del tutto esaurito., con quella sensibilità e competenza che ha profuso la studentessa Cristina Fabiani , che ringrazio vivamente per aver raccolto il mio invito con la sua dotta introduzione.
C’è di tuttoin materia per quanto riguarda problemi ecologici, la tutela delle acque, l’urbanistica, l’igiene, di norme riguardanti la religione, il rispetto del prossimo, la violenzaGli statuti nascono dall’esigenza di più persone di vivere in comunità e di darsi delle regole.La stabilità della Comunità era affidata al rispetto dello Statuto che ogni cittadino doveva conoscere.
I comuni avevano tutti un loro proprio Statuto, quasi una tutela contro i potenti, anche i comuni piccoli come Castel Madama e quindi una propria autonomia, materia questa molto in discussione nella politica attuale. In Italia, dal Medio Evo al 1800 abbiamo più di 3500 statuti.
Ad una lettura di essi , anche delle più piccole Comunità tipo quella che era una volta, Saccumuru, un castello a confine con le nostre terre, il lettore può rendersi conto che ognuno ha contribuito alla scienza giuridica, storico, amministrativa della nostra attuale Italia.
Ad essi hanno attinto spesso per comprendere e risolvere ancora problemi di questioni attuali come la servitù, i confini, le controversie di usi civici. Essi sono stati regole che abbiamo oggi che riguardano l’ecologia, altre che riguardano l’urbanistica, altre la religione e altre ancora alla tutela delle acque, dei boschi e degli animali.( 70-73-80-84-97-100-136) -68
Sarà sicuramente una lettura istruttiva, avvincente che da un grande contributo anche per la conoscenza dei nostri avi e a comprendere la mentalità, le consuetudini della nostra gente.
E’ un bene di fruizione pubblico, un statuto rurale elaborato più volte a livello locale e sottoposto al controllo del Signore di Turno, nel nostro caso Gli Orsini, madama Margarita.
E questo non è poco
L’autore
E’ mai esistita un epoca del nostro Medio Evo giuridico configurabile nella forma paradossale di “ feudalesimo costituzionale” ? Sembrerebbe di s’ scorrendo il recente volumetto a cura di Alessandro Moreschini, in cui viene presentato, con testo a fronte ed agile traduzione lo Statuto di Casto Sant’Angelo, ovvero l’attuale Castelmadama, databile alla prima metà del ‘400. Siamo all’epoca della Signoria ormai consolidata degli Orsini, e lo Statuto sembra nascere nella cornice di una pacificata convivenza tra il potere feudale e la Comunità dei cittadini ormai emancipati come una sorta di patto costituzionale più che concesso, qusi accertato dal potere stesso, frutto di una complessa trama di rapporti giuridici sospesi tra il pubblico e il privato, nell’incerto limbo tra una originaria investitura imperiale o papale, e insieme la impellente necessità dei Comunes di fornire ad una magistratura una sicura delega popolare, capace di sedare il disordine delle fazioni.
A scorrere lo Statuto di Castel madama sembra che il felice connubio sia riuscito, perché gli stessi Statuti scaturiti dalla sagacia di cittadini intrisi di cultura medievale , verranno prorogati senza particolari aggiunte o modifiche sostanziali da Madama Margarita d’Austria, figlia legittimata di Carlo V, nel 1539 e più tardi da due marchesi Pallavicini nel 1638 e nel 1700, segno che ancora agli albori del secolo dei lumi se ne riteneva valido per lo meno l’impianto generale, se non le singole norme, per più di un verso superate, per lo meno nella disciplina penale, rimasta alquanto barbarica ( si veda l’art. 15 “ Se qualcuno avrà rubato un vomere o una zappa…se non avrà di che pagare, gli sia inchiodata un’orecchia alla porta del castello e con le mani legate dietro la schiena; resti così legato per tutto il giorno”.. Oppure l’art. 16 “ Se qualcuno avrà rotto o aperto una casa per rubare o depredare di notte…se non ha di che pagare, sia sospeso per la gola o privato degli occhi a scelta del padrone”; Oppure gli articoli relativi alla tentata violenza carnale art. 31 “Se qualcuno volesse congiungersi carnalmente con una vergine non libera mediante violenza, ma non vi riuscisse per la difesa oper le grida della donna e la Curia accerti la violenza subita, sia multato di cento soldi dei quali venti vadano alla vittima, e se non avrà pagato sia mutilato del piede”Ma la lettura ne riesce gustosa di per sé, perché presenta una tranche de vie vivace e persuasiva su costumi e consuetudini che non saranno stati esclusivi della solo comunità in questione. L’impresa del curatore Moreschini e il saggio introduttivo di Cristina sono orientati, andando ben oltre gli interessi di una pur comprensibile preoccupazione municipalistica.
Roberto MISSONI
Intervista ad ALESSANDRO MORESCHINI
Come e quando è nata in lei l’idea di ricercare e tradurre lo Statuto di Castel Madama ?
Rivisitando il medioevo ho trovato negli statuti un grande contributo per comprendere e dare una valutazione di quel periodo. Ho avuto modo di visionarne di proposito alcuni di Comunità confinanti con Castrum Sancti Angeli come quello di Tivoli, Saccumuro, Vicovaro, Subiaco, ma nessuna traccia di quello di Castel Madama. Strano che gli studiosi degli statuti abbiano ignorato o quanto meno dimenticato quello di Castel Madama. Quest’ultimo è il motivo per cui ho ricercato il testo. Dopo una prima lettura ho ritenuto che vi fossero degli elementi storici utili sulla Comunità per cui oltre che alla trascrizione ho pensato che sarebbe stato opportuno tradurlo in italiano perché tutti, anche coloro che non conoscono il latino, ne potessero prendere visione.
Che cos’è esattamente, quando è stato scritto ed emanato ?
Lo statuto rurale, di Castel Madama degli Orsini, come tutti gli statuti del periodo medievale contiene le normative che una Comunità si dava o che il Signore imponeva ai propri sudditi. Esso è composto da 142 rubriche che trattano ogni materia: giuridica, socio economica, il rispetto dell’ambiente, la salvaguardia del territorio e l’esercizio delle attività della Comunità stessa. In esso è possibile intravedere la mentalità, le consuetudini, le condizioni della gente e molti aspetti del quotidiano quali il rispetto della proprietà, del riposo festivo, la difesa dei confini, il modo di boscheggiare,i pascoli, le pene pecuniari ed anche fisiche etc.. Esso porta alcune date 1539: quando viene confermato da Madama Margarita; 1638 quando viene confermato dai Pallavicini ed ancora nel 1700. La redazione dello statuto quella del quale ho anche un microfilm avviene verso il 1380 e il 1400 circa. Ciò viene confermato non solo dai caratteri della scrittura, ma soprattutto dalla persona che stipula gli statuti ossia quel Gentilis de Ursinis vissuto con certezza in quell’epoca citato nel preambolo dello statuto stesso. Ovviamente il contenuto spinge a supporre che potrebbe essere un testo elaborato sulla falsariga di uno statuto preesistente o comunque frutto di comportamenti e consuetudini antecedenti all’epoca di cui parliamo. Una ipotesi , dico ipotesi, potrebbe essere l’aver riadottato in parte un testo in vigore nella vecchia Ampollonio, già possedimento degli Orsini, dove, come asserisce Jean Coste, vi fu un periodo nel quale florida era in quella Comunità la legislazione notarile( 1020-1100).
Dalla chiara traduzione che ne ha fatto quali sono stati gli elementi più inaspettati? Mi piacerebbe sapere da che cosa è rimasto più colpito?
Come ho già evidenziato nel testo stesso la traduzione che ne ho fatto (di solito gli studiosi ne fanno soltanto la trascrizione) non è sempre letterale per non annoiare con le ripetizioni il lettore ed ho preferito attenermi allo spirito dello statuto usando un linguaggio scorrevole e quanto mai giuridico. Ciò che mi ha sorpreso e colpito sono le pene pecuniari e corporali stabilite per i colpevoli, nonché il fatto che colui che subiva il danno, per essere risarcito, doveva giurare di averlo veramente subito. Inoltre alcuni articoli sull’ambiente sullo spaccio di moneta falsa ed altri che ancora oggi sono d’attualità, quali la legittima difesa,le carni gonfiate ed altri.
Ci sono, negli articoli, delle cose che mi hanno incuriosito per esempio il fatto che la multa per alcuni reati era più alta se il fatto era stato commesso di notte. Ha dato una spiegazione a questa differenza?
Dante Alighieri, nel 9° girone dell’inferno punisce la Frode contro chi non si fida in maniera meno grave della Frode che si fa contro chi si fida. Questa è una esauriente spiegazione. Sarebbe a dire,nel nostro caso, che è più facile, rubare di notte che non il giorno. Il giorno c’è il padrone a guardare la proprietà, mentre di notte la proprietà non è sempre custodita a dovere. La pena raddoppiata era tesa a scoraggiare il furto di notte perché più facile. In alcuni statuti come quello ad esempio di Montelibretti ( 1438) la pena per la Frode di notte veniva addirittura triplicata rispetto al giorno.
Cosa ne pensa del fatto che a chi non poteva pagare la multa relativa al reato commesso venivano inflitte pene corporali?
Lo statuto di Castel Madama, rispetto a quasi tutti gli altri Statuti di quel periodo per quanto riguardava il tipo delle pene corporali per i non solventi, la frusta ed altro, si differenziava in modo molto evidente per l’attribuzione delle pene corporali qualora il reo non avesse potuto pagare. Questo elemento richiama alla mente le normative non solo del diritto romano ma anche longobardo; si pensi all’Editto del Re Rotari. Peraltro, credo che verso il 500 o 600 non fossero più tanto frequenti tagli di orecchi, dita né tanto meno di esportazione di occhi essendo ormai un testo un tantino superato. La normativa era corrente a mio avviso solo a scoraggiare la gente. Non dimentichiamo che il cristianesimo verso il 1400 era estremamente sentito ed operante. Comunque sia, penso era una legge a mio avviso che privilegiava i Signori i quali potendo patteggiare, si direbbe oggi, non erano mai soggetti alla pena corporale. Il problema riguardava soltanto coloro che non avevano la possibilità di pagare la multa prevista al Tribunale e il risarcimento al danneggiato.
E del fatto che chi rubava solo per sfamarsi nel momento stesso del furto, non venisse punito ?
Io credo che tenere conto della necessità della sopravvivenza della vita umana senza offendere la legge era una clemenza dovuta e contemplata così come era vivo a quei tempi il rispetto delle persona umana e delle divinità. Cito il fatto che non era consentito dire “puttana” in alcun modo alla donna” e che chi bestemmiava era soggetto a pagare una multa.
Ha pensato a fare un confronto con gli altri statuti dello stesso periodo e non dei paesi limitrofi ?
E’ ovvio che uno studioso debba conoscere e fare un confronto con gli altri statuti soprattutto con quelli delle Comunità limitrofe. Non è il caso in questa sede fare una analisi comparativa. Posso dire comunque che ho ritrovato in molti di essi articoli e norme comuni, persino identici nell’enunciazione come in quello di Vicovaro( 1273) e di Saccomuro(1311).Molte rubriche, riguardanti dello Statuto di Castel Madama si ritrovano negli statuti di Subiaco (1193-1270-1456) di Montelibretti (1435) di Monticelli (1501-1565) di (Cerreto 1615) di Arsoli 1584) di Roviano ( 1268-1275) di Cave(1296-1307) di Olevano(1364) di Arcinazzo(1597) di Bellegra(1603). Gli argomenti riguardano soprattutto, la Bestemmia, il Furto, l’adulterio, le Percosse, la Moneta falsa, l’uccisione di Animali, della vendita del Mosto e tanti altri. La differenzazione come già ho avuto modo di dire sta non tanto nelle pene pecuniari dei trasgressori che sono più o meno le stesse ma per le pene corporali ( taglio dell’orecchio, di un dito, estrazione di un occhio) che negli altri statuti, fatta salva la prigione, sono quasi inesistenti.
Quali sono i Suoi progetti per il futuro? Quale e a quando il suo prossimo lavoro ?
I miei progetti per il futuro prossimo sono quelli
-di poter finalmente pubblicare un’opera completa sul dialetto castellano che per ragioni , che non è opportuno specificare, non è stato possibile dare alle stampe quattro cinque anni or sono;
-di ultimare un Romanzo storico che riguarda usi costumi e tradizioni del mondo agricolo contadino della nostra Comunità dal 1890 al 1943 che attualmente sto leggendo e commentando ai ragazzi delle prime classi delle scuole medie di Castel Madama.
Prefazione di:
Casa Editrice:
Anno di pubblicazione: 1997